Particolarità e specifiche della tassazione sulle rendite finanziarie
La tassazione delle rendite finanziarie non ha subito nel 2015 grosse mutazioni. E’ comunque necessario capirne gli aspetti principali e rimanere aggiornati riguardo le specifiche indicate dall’ Agenzia delle Entrate.
Sulla tassazione delle rendite finanziarie, per il 2015, non ci sono grosse novità, in quanto rimane attiva la norma che ha portato all’innalzamento dell’aliquota dal 20% al 26% per la maggior parte dei proventi derivanti genericamente dal capital gain. A queste vengono equiparati anche i rendimenti, o le rendite vitalizie, ottenute tramite contratti di assicurazione sulla vita o finalizzati con scopi pensionistici (con decorrenza per le plusvalenze maturate a partire dal 1 luglio 2014).
Ci sono comunque alcune eccezioni che tuttavia mostrano un certo interesse, o che quanto meno vanno considerate, anche al momento di fare un check up sulla situazione del proprio portafogli, o nel momento in cui si sta facendo la programmazione dei propri investimenti. Ci sono poi da fare opportune valutazioni anche sulle limitazioni legate alla scelta di procedere o meno all’affrancamento, se ne sussistono i requisiti.
Dove la tassazione delle rendite finanziarie rimane o diventa del 12,5%?
Come risaputo, la tassazione diretta delle rendite finanziarie da titoli di stato o similari, così come i proventi dei libretti postali non è stata modificata, per cui si rimane fermi al 12,5%. Alla stessa aliquota vengono assimilati anche tutti i rendimenti indiretti, ma comunque sempre provenienti da titoli di Stato (come fondi, contratti di riporto, pronti contro termine, ecc).
Comunque una novità, introdotta sempre con la legge di stabilità, e sottolineata dall’Agenzia delle Entrate con una propria circolare (la 19/E), c’è stata: i titoli di debito di un qualsiasi Paese presente nella white list non sono più tassati all’aliquota applicata per gli investimenti diversi dai titoli di stato, ma ugualmente al 12,5%, applicandosi un principio di perfetta comparazione.
Diritto di rimborso per i soggetti non residenti e requisiti di imponibilità
Per i ‘non residenti’ che avevano diritto al rimborso fino ad un quarto sulla ritenuta subita in Italia, per le imposte pagate all’estero sulle rendite finanziarie, in via definitiva, ora possono farlo per undici ventiseisimi. Ovviamente, nel caso in cui la titolarità di un conto corrente (e di un conto titoli), dà luogo a rendimenti che non sono considerabili “prodotti in Italia” non si verifica alcuna imposizione fiscale: ciò vale tanto in Europa, in Svizzera (vedi Tasse conti Svizzera) o in un Paese extra Ue, purché si verifichi la suddetta condizione di non residente).