Legge di stabilità 2018: ecco cosa cambia per la tassazione dei fondi pensione
In una situazione di crisi i fondi pensione dovrebbero rappresentare una possibile soluzione all’inadeguatezza del sistema assistenziale. Ciò nonostante i fondi stessi hanno recentemente subito una netta stretta nella tassazione. Scopri tutti i particolari della legge.
L’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie ha di fatto risparmiato esclusivamente i titoli di Stato o del debito pubblico dei vari Stati, andando però ad intaccare in modo significativo la tassazione dei fondi pensione. Un ritocchino era stato fatto già nel 2014, quando la tassazione notevolmente agevolata dell’11% era stata portata all’11,5%. Invece la Legge di Stabilità 2015 ha spostato l’aliquota molto più in alto arrivando al 20%.
C’è da notare che l’aumento dell’aliquota riguarda i rendimenti maturati dai fondi pensione per ciascun anno di imposta coinvolto, senza considerare la “posizione” del titolare dei fondi (quindi vale tanto per i vecchi iscritti ai fondi pensione che per i nuovi).
Aliquota e cambiamenti della tassazione dei fondi pensione
La nuova aliquota sale quindi al 20%, lasciando esclusi i rendimenti provenienti dall’investimento in titoli pubblici (non solo italiani, per i quali l’aliquota rimane del 12,50%) ma per la sola quota ad essi attribuibile.
Soprattutto, aspetto che farà ancora meno piacere, l’aumento della tassazione non parte dal 2016 o dal 2015, come ci si poteva aspettare dopo l’annuncio dell’aumento delle aliquote (così come accaduto dopo l’aumento dell’aliquota sulle rendite da strumenti finanziari), ma è retroattiva, quindi viene applicata sui rendimenti maturati dal 1° gennaio 2014 (vedi anche Tassazione bfp).
Quali fondi pensione sono coinvolti nell’aumento della tassazione?
Altra nota dolente: l’aumento interessa tutti i fondi pensione (sia a prestazione che contribuzione “definita”), anche quelli detti “vecchi” fondi (ovvero istituiti prima del 15 gennaio 1992), e quelli di tipo “individuale” come fip o pip.
Tassazione per riscatto anticipato dei fondi pensione
In caso di riscatto anticipato esercitato nel 2013 o nel 2014 non c’è nulla da temere. Infatti per non rendere la retroattività della norma penalizzante, nel solo caso delle posizioni che hanno usufruito del riscatto, è stata mantenuta l’aliquota vigente in quel periodo sui rendimenti maturati fino al momento del riscatto stesso, con in più l’applicazione dell’aliquota del 15% nel caso di motivazioni mediche, o del 23% nel caso in cui l’anticipo del riscatto è stato fatto per motivazioni differenti. Restano inoltre gli stessi limiti, sia di importo, percentuale o motivazione necessaria per poter richiedere la fuoriuscita, totale o parziale dal fondo stesso.