Dall’affitto allo scontrino: caratteristiche fondamentali delle ricevute di pagamento
Ricevere (od emettere) una ricevuta di pagamento è oramai un’ azione all’ordine del giorno. Ma quali sono gli aspetti peculiari e per quali ragioni rappresenta un documento importante?
Quando si regolarizza una posizione (ad esempio per il pagamento di tributi, imposte, contributi previdenziali, per collaboratori domestici ad esempio colf o badanti, o anche per il pagamento del bollo auto ecc), oppure si paga per poter usufruire di un servizio o dell’uso di un bene, si ha diritto al rilascio della ricevuta di pagamento.
Il creditore, qualsiasi sia la ragione che porta al pagamento, è infatti sempre tenuto al rilascio della suddetta ricevuta che serve proprio a dimostrare l’avvenuto esborso, e il rispetto (o no) dei termini di scadenza. In alcuni casi il modulo stesso utilizzato per adempiere al proprio obbligo, una volta che è stato debitamente “vidimato” (tramite firma, timbro, ecc) funge a sua volta da ricevuta di pagamento.
Questo avviene, ad esempio, per il pagamento di utenze, di imposte e tributi, ecc, che necessitano per il pagamento di moduli specifici (come i bollettini postali, F24, Rav, Mav, ecc). Il documento che attesta l’avvenuto versamento deve essere sempre tenuto dal debitore, e conservato così da poterlo esibire in caso di necessità.
Non solo, vi sono situazioni in cui, avendo adempiuto all’obbligo di pagamento in ritardo, si è tenuti alla dimostrazione che comunque è stato effettuato, tramite l’uso del fax, di una mail (preferibilmente certificata), ecc.
Che caratteristiche deve avere una ricevuta?
E’ da considerarsi una ricevuta di pagamento qualsiasi tipo di documento che riporti data e importo pagato (lo scontrino fiscale ne rappresenta l’esempio più comune). In alcuni casi la compilazione della ricevuta può essere libera, a patto che riporti i dati necessari a risalire al tipo di prestazione per la quale è stato effettuato il pagamento, mentre in altri bisogna rilasciare un’apposita ricevuta, come nel caso dell’affitto.
Quando si rilascia una ricevuta diversa da uno scontrino, nella maggioranza dei casi colui che la consegna (il creditore) deve anche apporre una marca da bollo, perché abbia valore dal punto di vista fiscale . In alcuni casi, colui che paga per la prestazione non si fa carico del costo della marca da bollo (come nel caso di una ricevuta rilasciata da un professionista per una prestazione medica, come una visita un esame, ecc), mentre in altri l’obbligo rimane a carico del debitore. Rientra in questa ipotesi quella del contratto di affitto: è l’affittuario che deve consegnare al locatore la marca da bollo che questi deve apporre sulla ricevuta di affitto, ogni qualvolta ottiene il pagamento della pigione.