Cos’è un conto corrente fiduciario?
Il conto corrente fiduciario è una pratica molto utilizzata in Italia, soprattutto in passato, per aggirare alcune limitazioni imposte dalla legge.
La formula più classica è quella del conto corrente cointestato tra moglie e marito, o tra genitore e figlio (generalmente comunque tra familiari), dove di fatto è solo uno dei due intestatari che si occupa della sua gestione, mentre l’altro si “affida con fiducia” alle sue competenze e decisioni.
Le varie forme di responsabilità che pendono sul prestanome
Al di là del rapporto di fiducia che lega i due intestatari (ovvero l’intestatario reale che è colui che di fatto dispone dei fondi e delle giacenze sul conto, svolge le operazioni, assume le varie decisioni e in generale compie tutti gli atti necessari per la sua gestione, e l’altro intestatario che ha il ruolo di prestanome), la gestione di un conto corrente fiduciario espone entrambi i suoi titolari ad eguali responsabilità. Queste possono essere sia di natura economica che amministrativa (il prestanome è coobbligato a fronte di insolvenze e debiti derivanti dalla gestione del conto stesso), in un quadro abbastanza evidente, di cui normalmente il prestanome del conto è consapevole.
A queste due responsabilità si aggiunge eventualmente anche quella penale per gli atti che sono stati compiuti dall’intestatario, anche in suo nome, e che hanno danneggiato terzi. Il legislatore italiano infatti non esclude, ed anzi in modo implicito ammette, la creazione di un rapporto di conto corrente con queste caratteristiche, ma allo stesso tempo vuole preservare gli interessi di terzi che non possono conoscere la natura “fiduciaria” del conto corrente.
Per questa ragione il prestanome deve controllare con diligenza le operazioni disposte e compiute dall’altro intestatario (ad esempio controllando gli estratti conto e monitorando quelle operazioni di gestione straordinaria o che possono considerarsi “sospette” perché esulano dalla tipica gestione propria di un conto corrente). Anzi, da una sentenza della corte di Cassazione di qualche anno fa, emerge che proprio in quanto il prestanome non si occupa della gestione diretta del conto, la sua attività di vigilanza e controllo dovrebbe essere ancora più intensa e approfondita.
Qualora invece se ne disinteressasse e l’intestatario reale del conto approfittasse della totale libertà di gestione per compiere un atto illecito che andrà a danneggiare un terzo, allora ne sarà responsabile (almeno per negligenza) anche il prestanome.
Limitazioni della responsabilità
In pratica non esistono possibilità di sottoscrivere accordi diretti con l’altro intestatario per limitare la propria responsabilità. Va però detto che può succedere che le banche per andare incontro a dei buoni clienti, a volte chiudano un occhio non svolgendo in modo regolare il proprio lavoro.
Ad esempio molti istituti, nel caso in cui debbano firmare entrambi gli intestatari per compiere alcune operazioni, rilasciano la copia dei documenti perché si occupi della sua firma l’interessato stesso. Si tratta di una pratica diffusa ma non ammessa dal regolamento, e quindi solo in questi casi il prestanome potrà cercare di dimostrare la scorrettezza dell’iter che ha portato al perfezionamento di quell’atto che poi ha condotto ad un illecito. Le banche infatti sono obbligate, tramite propri incaricati abilitati dentro o fuori sede, a presiedere a tutte le firme necessarie per il perfezionamento dei contratti, mettendo a conoscenza entrambe le parti sulle conseguenze e rischi derivanti dal compimento di quelle stesse operazioni.