Assegno sociale: le novità 2021/22
L’assegno sociale (da molti chiamato ancora pensione sociale) rappresenta la prestazione minima assistenziale garantita dallo Stato. Ecco le ultime novità dal 2016 sull’importo ed i requisiti richiesti.
La pensione sociale è stata “sostituita” dall’assegno sociale dal 1 gennaio 1996, ma da un punto di vista formale e procedurale non sono state apportate grandi modifiche, mentre l’importo è stato via via modificato, anche se con delle variazioni molto modeste.
A chi spetta?
Si tratta di un tipo di prestazione di carattere puramente sociale, per cui viene erogata solo a coloro che hanno condizioni economiche disagiate (nel calcolo si considerano i redditi eventualmente percepiti direttamente o dal coniuge) e che abbiano raggiunto l’età minima prevista (che viene ‘ritoccata’ in funzione delle aspettative di vita). Ancor più nel particolare i redditi che sono considerati in modo cumulativo sono tutti tranne quelli derivanti da:
- conguagli o arretrati derivanti da attività lavorative svolte all’estero;
- tfr (anche se derivante da anticipi);
- reddito dell’abitazione principale;
- competenze sottoposte a “tassazione separata”;
- indennità di “accompagnamento”;
- l’assegno riconosciuto agli ex combattenti del 15/18.
L’importo dell’assegno sociale può essere riconosciuto in modo totale (se il richiedente non ha alcun reddito o, se insieme al coniuge, complessivamente si rimane al di sotto del doppio della somma annuale dell’importo dell’assegno stesso).
Altrimenti, qualora fosse riconosciuto, è possibile ottenere il pagamento dell’importo parziale, che viene calcolato partendo dall’ammontare annuale del reddito legato all’assegno sociale se si è soli (o del doppio se si è coniugati), sottraendo i redditi percepiti, con ripartizione della differenza per 13 mensilità (vedi anche Conto corrente per pensionati).
Condizioni minime
Per questi si devono verificare queste condizioni fondamentali:
- rispetto del limite del reddito;
- raggiungimento dell’età pensionabile (vedi anche Carta Inps);
- residenza in Italia;
- cittadinanza o, per i comunitari, iscrizione all’anagrafe nel comune di residenza (che deve essere stabile ed effettiva per almeno 10 anni). In caso di extracomunitari, permesso di soggiorno CE.
L’assegno sociale non è reversibile, e non viene pagato in caso di trasferimento all’estero (se la permanenza supera i 30 giorni viene sospeso e poi revocato giunti ad un anno), e viene revocato non appena viene meno il requisito reddituale (di anno in anno vengono fatti i controlli per assicurare la permanenza delle condizioni di mantenimento).
La richiesta può essere fatta attraverso il portale web dell’ Inps, via telefono (numero verde da rete fissa 803164) oppure dai patronati.