Cosa succede se emetto un assegno in bianco ? Cosa fare
Innanzitutto occorre distinguere due casi:
1- L’assegno che ho emesso è di importo inferiore ai € 6.000.
Tutti gli assegni inferiori ai € 6.000 vengono trattenuti in Stanza di Compensazione.
In prima presentazione, cioè un giorno dopo l’avvenuta negoziazione dell’assegno, la Stanza di Compensazione invia alle banche trattarie un messaggio in cui si richiede di confermare l’esito del pagamento.
In caso sul conto corrente di traenza, non vi sia un saldo almeno pari all’importo dell’assegno, la banca invia un messaggio di impagato. A questo punto, la Stanza di Compensazione, dopo 3 giorni dall’avvenuta negoziazione dell’assegno, invia alla banca di traenza il titolo in originale, e la richiesta in seconda presentazione del pagamento dell’assegno.
Se anche in questo caso il correntista non ha creato la provvista sul conto per dar seguito al pagamento dell’assegno, la banca rimettere il titolo ad un pubblico ufficiale. Questi prima di tutto verifica la presenza dei requisiti formali per l’emissione di un assegno (data e luogo di emissione, coerenza tra importo in cifre e importo in lettere, firma di traenza, beneficiario e girata) e accerta che tra la data di presentazione al P.U. e la data di emissione non sia intercorso un lasso di tempo maggiore a 8 giorni se l’assegno è “su piazza” (il luogo di emissione è la stessa città in cui è ubicata la banca di traenza) , 15 giorni se di “assegno fuori piazza” (il luogo di emissione è diverso dalla città in cui è ubicata la banca di traenza). In caso positivo il Pubblico Ufficiale provvede alla levata al protesto.
2- L’assegno che ho emesso è di importo pari o superiore ai € 6.000
In questo caso i tempi per la creazione della provvista sono più stringenti. Il giorno dopo la negoziazione, la banca di traenza riceve il titolo in originale e la richiesta di esito del pagamento dell’assegno. Per cui se entro la giornata di ricezione dell’assegno, il correntista non provvede alla copertura per dar seguito al pagamento, scatta la segnalazione di impagato alla banca negoziatrice e il titolo viene consegnato ad un pubblico ufficiale per la levata al protesto.
Quali sono le conseguenze di un assegno non coperto?
Le conseguenze per l’emissione di un assegno senza fondi sono due: segnalazione di protesto e iscrizione in C.A.I. (Centrale Allarmi Interbancaria). Vediamo nel dettaglio cosa comportano.
Il Protesto
Il protesto, è un atto pubblico con cui avviene accertato che l’assegno è stato emesso senza fondi e che consente al beneficiario di poter adire immediatamente un’azione giudiziaria.
La segnalazione di avvenuto protesto viene annotata anche presso le Camere di Commercio, che a loro volta la trasmettono ai sistemi informativi delle aziende del credito e alle finanziarie. Pertanto la segnalazione ti pregiudica la possibilità di accedere a forme di finanziamento.
Il protesto rimane in tale archivio fino a che l’interessato non ne faccia richiesta di cancellazione. Tale richiesta può essere inoltrata dal traente trascorsi 12 mesi dalla levata, e previa presentazione del titolo protestato (che attesta l’avvenuto pagamento del debito al beneficiario dell’assegno).
La penale del 10%
Per quel che concerne la segnalazione in C.A.I. occorre ricordare, che chi ha emesso un assegno senza copertura, deve riconoscere al beneficiario dell’assegno, oltre l’importo, anche una penale pari al 10% del valore del titolo. Tale penale è dovuta anche in caso di assegno impagato in prima presentazione, e poi coperto in seconda presentazione.
Il correntista può decidere di pagare al beneficiario in due momenti diversi l’assegno e la penale, ma deve provvedere comunque al pagamento di entrambi entro 60 giorni, per evitare l’iscrizione in CAI.
Una volta regolarizzato il debito, il traente deve recarsi presso la sua banca con l’assegno pagato tardivo in originale, e con una dichiarazione liberatoria emessa dal beneficiario (autenticata da un pubblico ufficiale), che attesti l’avvenuto pagamento anche della penale.
La segnalazione CAI
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il traente viene iscritto in C.A.I. Con tale segnalazione decade l’autorizzazione da parte del sistema bancario ad emettere assegni, ed eventuali assegni emessi dal segnalato in data successiva all’iscrizione devono essere levati al protesto (anche se coperti) con causale mancanza di autorizzazione.
Durata della segnalazione
La segnalazione in CAI dura 6 mesi, tuttavia per ciascun assegno emesso senza autorizzazione, la scadenza della segnalazione viene posticipata di ulteriori 6 mesi.