Assegni postdatati: cosa dice la legge?

Anche se frequentemente utilizzati gli assegni postdatati non rappresentano una forma di pagamento differito contemplata dalla legge. Vediamo quando conviene utilizzarli al posto di una semplice cambiale.

L’ assegno postdatato proviene da una consuetudine molto diffusa in Italia, al punto che nel 1999 sono state apportate delle modifiche alla normativa che disciplina l’emissione dell’assegno, superando lo status di titolo illegale (che poteva essere sanzionato anche penalmente secondo quanto previsto dalla normativa precedente risalente al 1933), introducendo invece la sanzione di tipo amministrativo per l’evasione dell’imposta di bollo che si applica nel caso specifico delle cambiali.

Cosa sono?

Si dicono postdatati gli assegni a cui, nel momento della loro emissione, viene apposta una data successiva a quella in cui avviene la consegna a colui che ha diritto al pagamento. La giurisprudenza ha tra l’altro stabilito che l’accordo tra le parti con il quale si decide di provvedere all’incasso successivamente alla data di rilascio, nel rispetto di quella apposta sull’assegno stesso, sia nullo.

Ciò comporta che l’assegno può essere portato all’incasso prima della scadenza apposta, pagando l’imposta di bollo che sarebbe stata pagata nel caso in cui si fosse trattato di una cambiale, con l’eventuale applicazione della sanzione prevista per legge che va dall’1,2% previsto al 2,4% (rimasta invariata anche per il 2015/16).

Come già accennato ciò è dovuto al fatto che l’assegno è un mezzo di pagamento non utilizzabile, nella sua forma vera, come modalità differita, che spetta ai pagherò, cambiali, tratte, ecc, tutti titoli per i quali deve essere assolta l’imposta di bollo. Quindi l’assegno postdatato viene visto come un escamotage utilizzato per ottenere lo stesso effetto della cambiale, con differimento del pagamento (vedi anche Bollettino mav), ma senza pagare la relativa imposta dovuta.

Ciò non toglie che le differenze, in caso di titolo non coperto da provvista sufficiente, rispetto alle cambiali sono notevoli, in quanto il titolare del diritto alla riscossione della somma non può usare l’assegno per il quale sia stata pagata la relativa imposta come un titolo esecutivo. Quindi per ottenere il pagamento deve provvedere alla richiesta di ingiunzione di pagamento, con il relativo iter e i costi da sostenere (vedi anche Costi bollettino postale).

Conclusioni

L’uso di questa modalità di pagamento differito, va eventualmente usata solo quando si ha assoluta certezza della correttezza della controparte coinvolta, e se non si incorre nel rischio che l’incasso avvenga prima della scadenza stessa. Allo stesso modo, per il ricevente, non si deve usare se c’è un minimo dubbio sulla solidità dell’emittente e sulla sua correttezza. In tutti questi casi è meglio passare per le varie forme di cambiali così da avere una garanzia maggiore.