Assegno non trasferibile o libero? Guida alle principali caratteristiche
L’impiego dell’assegno come mezzo di pagamento è da anni di uso comune. Ma quali sono le differenze fra quello libero e quello non trasferibile? Cosa dice la legge e quali sono le possibili sanzioni?
Dal 30 aprile 2008 le banche rilasciano automaticamente (a meno che non venga effettuata una specifica richiesta) carnet di assegni con la dicitura “non trasferibile”. E’ comunque possibile continuare ad usare carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità prestampata che si avevano da prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, oppure farne apposita richiesta alla propria banca, ma accettando di pagare una commissione a titolo di imposta di bollo, che è fissata a 1,5 euro cadauno.
In entrambi i casi si devono rispettare le nuove disposizioni a partire dal limite della somma che può essere pagata tramite un assegno libero. Queste condizioni valgono tanto per gli assegni bancari che per quelli postali (stessi limiti, costi e regole anche per gli assegni circolari e per i vaglia sia postali che per quelli cambiari)
Limite e sanzioni
Se si sceglie l’assegno libero invece dell’assegno non trasferibile, non si possono ‘scrivere’ somme superiori a 1000 euro. Qualora ciò dovesse avvenire, si va incontro a sanzioni molto pesanti, che vanno da un minimo di 3000 euro, e si calcolano con una percentuale che va da un minimo dell’1% ad un massimo del 40% dell’importo riportato sull’assegno stesso.
Inoltre la sanzione minima viene aumentata a 5 volte il suo importo, se la cifra riportata sull’assegno è pari o superiore a 50 mila euro. Quindi se si è in possesso di un assegno libero, ma si deve usare per trasferire una cifra superiore a 1000 euro, ci si deve assolutamente premunire di inserire la dicitura “non trasferibile”.
Caratteristiche generali
Se presente, la clausola di non trasferibilità, fa sì che l’assegno non si possa girare ad altra persona o società, mentre è logicamente possibile effettuare la girata per incasso (quindi si firma dietro per effettuare il versamento).
Questo limite ovviamente vale anche nel caso in cui l’emittente e il beneficiario coincidano (ad esempio nel caso in cui dovesse essere riportata la dicitura M.M oppure a me medesimo, o simili). Anche in questi casi infatti l’assegno si può girare solo per l’incasso. Per le altre condizioni, come la scadenza o il protesto (vedi anche Conto corrente per protestati), valgono le stesse disposizioni applicate in via generale (vedi anche Assegno scoperto).