Abf: modulo, contatti e informazioni utili sull’arbitrato bancario finanziario
Quali sono le funzioni dell’arbitrato o arbitro bancario? Come poter attivare la procedura e chi può rivolgersi per un suo intervento?
La Banca di Italia garantisce la gestione delle controversie di natura finanziaria che possono nascere tra i privati e le banche non in modo diretto, ma avvalendosi dell’Arbitro bancario, che interviene, una volta interpellato, seguendo una specifica procedura.
Modalità di richiesta e procedura
Si può chiedere accesso alla procedura di arbitrato bancario, se si ha un rapporto con una banca, finanziaria o in generale intermediario (anche estero) che ha aderito all’ABF (problema che si può presentare con alcune banche o società finanziarie straniere), con cui si è sviluppata una controversia per la quale non si è trovata una giusta soluzione o non si è ottenuta una risposta soddisfacente nella fase di “reclamo”.
Questo passaggio infatti rappresenta il secondo requisito, ovvero bisogna aver fatto un reclamo, inoltrandolo all’apposito ufficio competente della banca o finanziaria. Se non c’è risposta o se non si rimane soddisfatti, allora si può compilare l’apposito modulo (presente all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it/ilRicorso/modulistica) e inoltrarlo alla sezione tecnica competente (di Milano, Roma o Napoli).
Per questo è necessario usare il mezzo postale, una e-mail PEC oppure il fax. Una copia del ricorso va inoltrata per conoscenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, anche alla banca o finanziaria verso la quale si chiede un intervento dell’arbitrato.
Bisogna comunque tener presente che ci sono dei limiti per la richiesta di intervento dell’ABF, in quanto si tratta di una procedura stragiudiziale alla quale si può ricorrere solo se non c’è già stato un altro tipo di ricorso arbitrale, di conciliazione o anche giudiziale. Ci sono anche limitazioni per gli importi, nel caso in cui si richieda un risarcimento o una restituzione di somme, che non possono eccedere i 100 mila euro (al di sopra bisogna seguire le altre strade).
L’organo di controllo ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente. Se si pronuncia a favore di quest’ultimo, tra le altre decisioni, ci sarà anche la richiesta di restituzione, a carico dell’intermediario soccombente, dei 20 euro pagati dal cliente stesso.
Costi e tempi
A livello di tempistica, una volta ottenuta o no risposta dalla banca verso la quale è stato fatto il reclamo (bisogna comunque attendere almeno 30 giorni), si può fare ricorso all’arbitro bancario, nei 12 mesi successivi. Si può anche andare a ritroso (ma non prima del 2009), l’importante è che prima ci sia il ricorso e poi si proceda con la richiesta all’ABF.
I costi sono molto ridotti, in quanto si devono pagare solo 20 euro prima di iniziare la procedura (con ricevuta da usare per dimostrare l’avvenuto pagamento), che possono essere versati tramite bonifico all’Iban IT71M0100003205000000000904 (vedi anche Bonifico senza conto corrente) oppure pagando la somma direttamente a uno sportello di una filiale della Banca di Italia, o tramite il bollettino di conto corrente postale nr. 98025661 (vedi anche Bollettino postale). In tutti i casi va riportata: come intestazione “Banca d’Italia, alla Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”, e nella causale il nominativo di colui che fa il ricorso.